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Nella prima applicazione della presente legge, il personale salariato non di ruolo e gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data, un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, sono inquadrati nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui all'articolo 8 della presente legge, di ogni singolo istituto, scuola o convitto. E' riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento negli "aiutanti tecnici". Il personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale viene inquadrato nelle corrispondenti categorie di personale civile dello Stato non di ruolo con la anzianita' comunque posseduta con la qualifica di operaio e iscritto nei ruoli aggiunti delle rispettive carriere di concetto, esecutive e ausiliaria al compimento dell'anzianita' prevista dalle vigenti disposizioni. Nel computo dell'anzianita' di cui al precedente comma e' compresa quella riconosciuta al momento del passaggio dalla categoria di operaio a quella del personale civile dello Stato.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
