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Entro un triennio dalla data di applicazione della presente legge, i due terzi dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale di ruolo aggiunto (gia' ruolo speciale transitorio) e non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, in servizio presso le predette scuole e istituti. Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di eta' nei confronti del personale di ruolo e di ruolo aggiunto. Per il personale non di ruolo, il limite di eta' sara' aumentato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio comunque prestati presso le Amministrazioni dello Stato. Il Ministero della pubblica istruzione stabilira' le prove di esame i relativi programmi
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 27 giugno 1964
