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Entro un triennio dalla data di applicazione della presente legge, i due terzi dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale di ruolo aggiunto (gia' ruolo speciale transitorio) e non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, in servizio presso le predette scuole e istituti. ((Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di eta' nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della, pubblica istruzione stabilira' le prove di esame e i relativi programmi)).
Testo in vigore dal 27 giugno 1964 al 16 dicembre 2010
