Art. 6 — Del personale di vigilanza dei convitti
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Al censore di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al quale e' stato affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto, spetta l'alloggio per lui e la famiglia con tutti gli accessori. Ai censori di disciplina che esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori, spetta l'alloggio in prossimita' delle camerate ed il vitto.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
