Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Al censore di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al quale e' stato affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto, spetta l'alloggio per lui e la famiglia con tutti gli accessori. Ai censori di disciplina che esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori, spetta l'alloggio in prossimita' delle camerate ed il vitto.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art6 · fonte del testo