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Gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale, per le esigenze stabili dei loro laboratori, officine, aziende e dei convitti annessi, possono assumere "aiutanti tecnici" del ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui alla annessa tabella I. Il numero degli "aiutanti tecnici" da assumere presso ciascun istituto e scuola e' deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione. La tabella complessiva e le eventuali successive variazioni sono approvate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art8 · fonte del testo