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Alle assunzioni del personale di cui agli articoli 5, 7 e 8 della presente legge, si provvede, per ciascuna scuola o istituto, mediante pubblico concorso indetto dal rispettivo Consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle tabelle A, B, C allegate alla presente legge e previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il concorso si svolge secondo le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati dello Stato. Il bando di concorso dovra' indicare le materie e i programmi di esame nonche' gli obblighi di servizio del personale. La Commissione esaminatrice sara' nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente scolastico interessato e le relative deliberazioni di nomina dovranno essere approvate dal competente Provveditore agli studi.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art9 · fonte del testo