Art. 9 — Svolgimento dei concorsi
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Alle assunzioni del personale di cui agli articoli 5, 7 e 8 della presente legge, si provvede, per ciascuna scuola o istituto, mediante pubblico concorso indetto dal rispettivo Consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle tabelle A, B, C allegate alla presente legge e previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il concorso si svolge secondo le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati dello Stato. Il bando di concorso dovra' indicare le materie e i programmi di esame nonche' gli obblighi di servizio del personale. La Commissione esaminatrice sara' nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente scolastico interessato e le relative deliberazioni di nomina dovranno essere approvate dal competente Provveditore agli studi.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
