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Per esigenze di traffico o di pubblico interesse, il Ministro per la marina mercantile, previo concerto con quello per il tesoro e per le partecipazioni statali, puo' chiedere in qualunque momento la revisione delle convenzioni. La revisione delle convenzioni puo' essere richiesta inoltre dalle parti sia a seguito di modifica dell'elenco delle linee ai sensi del terzo comma dell'articolo 2; sia in relazione alla immissione in servizio, autorizzata dal Ministero della marina mercantile, di navi di nuova costruzione o di navi trasferite in proprieta' da una ad altra delle societa' di cui all'articolo 1; sia, infine, in relazione al compimento sulle navi, sempre autorizzato dal Ministero della marina mercantile, di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento. Agli effetti di quanto stabilito dal precedente comma, le commesse relative alla costruzione di nuove navi ed ai grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento dovranno essere precedute da gare indette fra ditte preventivamente approvate dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle partecipazioni statali. La revisione viene attuata con apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalita' di cui all'articolo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo con la societa' si procedera' alla definizione della controversia a mezzo dell'arbitrato previsto dalla convenzione.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art7 · fonte del testo