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Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 15 agosto 2018

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art11 · fonte del testo