Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:

  • a)alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
  • b)al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
  • c)alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
  • d)all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
  • e)alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d); ((f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;))
  • g)all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  • h)alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  • i)alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Testo vigente dal 27 gennaio 1989

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