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Il Club alpino italiano provvede, nell'ambito delle facolta' statuarie, a mantenere in efficienza, in conformita' alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati. Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonche' per il recupero delle saline dei caduti.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 14 gennaio 1986

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art2 · fonte su Normattiva