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Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilita' di utilizzazione nei servizi istituzionalmente propri delle amministrazioni di appartenenza, essere comandati col loro consenso, anche a tempo indeterminato, presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il personale medico puo', altresi', essere comandato presso istituti destinati all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi. Rimangono ferme, ad ogni altro effetto, le norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;350~art8 · fonte del testo