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((Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono esercitate dal personale di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualita' di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni, dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri)).

Testo in vigore dal 10 luglio 1954 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1949 al 10 luglio 1954. 34 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di tolto: prima aggiunto: 1° categoria sono esercitate dal personale tolto: del aggiunto: di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri tolto: di grado aggiunto: che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualita' di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a tolto: quello di archivista. Ai fini del presente articolo, sono parificati agli archivisti gli applicati che abbiano maturato l'anzianita' occorrente per la promozione al grado superiore per anzianita' congiunta al merito aggiunto: cinque anni, dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-01;770~art2 · fonte del testo