Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 73 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:
tolto: a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
tolto: b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
tolto: c) le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art1 · fonte del testo