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Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed a funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti e reparti centrali e periferici dell'Aeronatica militare. Detti ufficiali possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego, in specialita', in relazione alle esigenze di servizio. Le specialita', i compiti specifici di ciascuna di esse e le modalita' per l'assegnazione alle stesse degli ufficiali sono stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede altresi' all'assegnazione a ciascuna specialita' ed ai passaggi da una specialita' all'altra degli ufficiali.

Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art1 · fonte del testo