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La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3 e' conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo; dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneita' in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica. L'anzianita' assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianita' si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio decreto - legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo. L'anzianita' relativa e' stabilita in conformita' degli esami ai termine del terzo anno di corso.
Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010
