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L'anzianita' assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera b) dell'art. 3 decorre dalla data del decreto di nomina. L'anzianita' relativa dei suddetti ufficiali e' determinata, dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale l'anzianita' relativa e' definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale. A parita' di anzianita' assoluta, i sottotenenti reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 3 hanno la precedenza nel ruolo.

Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art5 · fonte del testo