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Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti, nei quadri allegati alla presente legge, sono considerate utili, ai fini della nomina ad ufficiale subalterno, dei ruoli speciali dei corpi indicati nel precedente articolo 5, tutte le vacanze esistenti nei suddetti gradi dei rispettivi Corpi, dedotte le eventuali eccedenze.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art7 · fonte del testo