Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1990 al 18 novembre 2000. Leggi il testo vigente →
Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attivita' da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonche' al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'articolo 122 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'articolo 126 di detto regolamento.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1990 al 18 novembre 2000
