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Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attivita' da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonche' al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'articolo 122 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'articolo 126 di detto regolamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 novembre 2000, n. 331
1La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera g) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 7 della suindicata legge sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nel seguente provvedimento.
Testo in vigore dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010
