Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attivita' da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonche' al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'articolo 122 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'articolo 126 di detto regolamento. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 2000, n. 331

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La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera g) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 7 della suindicata legge sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nel seguente provvedimento.

Testo in vigore dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1990 al 18 novembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 novembre 2000, n. 331

    La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera g) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 7 della suindicata legge sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nel seguente provvedimento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-12-22;419~art2 · fonte del testo