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E' fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte salve le posizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2, nonche' le situazioni eccezionali riconosciute dal Ministro della difesa con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, per le quali il vettovagliamento puo' essere assicurato in tutto o in parte, mediante la corresponsione diretta al personale stesso del relativo controvalore. Il personale dislocato in localita' in cui non sia possibile o opportuno impiantare, o organizzare le mense, puo' essere autorizzato dai competenti organi del Ministero della difesa a consumare i pasti a carico dello Stato presso locali convivenze militari od assimilate e, in mancanza, anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1990 al 18 novembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-12-22;419~art3 · fonte del testo