Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

E' fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte salve le posizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2, nonche' le situazioni eccezionali riconosciute dal Ministro della difesa con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, per le quali il vettovagliamento puo' essere assicurato in tutto o in parte, mediante la corresponsione diretta al personale stesso del relativo controvalore. Il personale dislocato in localita' in cui non sia possibile o opportuno impiantare, o organizzare le mense, puo' essere autorizzato dai competenti organi del Ministero della difesa a consumare i pasti a carico dello Stato presso locali convivenze militari od assimilate e, in mancanza, anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 2000, n. 331

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La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera g) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 7 della suindicata legge sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nel seguente provvedimento.

Testo in vigore dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1990 al 18 novembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 novembre 2000, n. 331

    La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera g) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 7 della suindicata legge sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nel seguente provvedimento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-12-22;419~art3 · fonte del testo