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E' fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte salve le posizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2, nonche' le situazioni eccezionali riconosciute dal Ministro della difesa con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, per le quali il vettovagliamento puo' essere assicurato in tutto o in parte, mediante la corresponsione diretta al personale stesso del relativo controvalore. Il personale dislocato in localita' in cui non sia possibile o opportuno impiantare, o organizzare le mense, puo' essere autorizzato dai competenti organi del Ministero della difesa a consumare i pasti a carico dello Stato presso locali convivenze militari od assimilate e, in mancanza, anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 novembre 2000, n. 331
1La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera g) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 7 della suindicata legge sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nel seguente provvedimento.
Testo in vigore dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010
