[1]Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro". "Art. 131. - Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

  • A)Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi quelli per uso medico): 1. Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° e 100°........................... L. 1.000 2. Per ogni osservazione compresa fra le tem- perature superiori a 0° e inferiori a 100°....... " 200 3. Per ogni osservazione di temperature infe- riori a 0° o superiori a 100°.................... " 500 4. L'importo minimo dei diritti e di.......... " 500
  • B)Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico................................... L. 300
  • C)Tariffa per la verificazione degli alcoolometri: 1. Per ogni termo-alcoolometro o termo-densi- metro............................................ L. 1.000 2. Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice......................................... " 700 3. Per la verificazione di un punto del termo- metro oltre i tre prescritti dall'art. 125....... " 200 4. Per la verificazione di un punto della sca- la alcoolometrica, oltre i cinque prescritti..... " 200
  • D)Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione: 1. Per la verificazione della lunghezza di mi- sure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura am- biente........................................... L. 2.000 2. Per la verificazione dei decimetri di un metro............................................ " 3.000 3. Per la verificazione dei primi 20 centime- tri di un metro e per la verificazione dei centi- metri di un doppio decimetro..................... " 3.000 4. Per la verificazione dei primi 10 millime- tri di una lunghezza............................. " 3.000
  • E)Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione: 1. Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi........................................... L. 2.000 2. Per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi senza la determinazio- ne dei volumi.................................... " 2.000 3. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazio- ne dei volumi.................................... " 3.000 4. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi....................................... " 5.000 5. Per la verificazione di un chilogramma cam- pione, con la determinazione del volume.......... " 5.000
  • F)Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unita' intere o multipli di unita' siano esse espresse in Kg. per cm² in atmosfera o in metri di acqua: 1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm².......................................... L. 500 2. Quando hanno l'indicazione massima superio- re a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 30 kg. per cm².............................................. " 700 3. Quando hanno l'indicazione massima superio- re a 30 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg. per cm².......................................... " 1.000 4. Quando hanno l'indicazione massima superio- re a 100 kg. per cm² ma non maggiore di 500 kg. per cm².......................................... " 1.500 5. Quando hanno l'indicazione massima superio- re a 500 kg. per cm²............................. " 2.000
  • G)Tariffa ad ore di lavoro:

[2]In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse".23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1983, n. 730

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1984

La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati [...] i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600."

L. 6 giugno 1986, n. 257

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1986

La L. 6 giugno 1986, n. 257, ha disposto (con l'art.1) che a decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

Testo vigente dal 29 giugno 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1983 al 29 giugno 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 giugno 1986, n. 257

    La L. 6 giugno 1986, n. 257, ha disposto (con l'art.1) che a decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;600~art11 · fonte del testo