L'art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione della analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:

  • a)per analisi chimiche: dalla Stazione chimico - agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;
  • b)per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna. Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sara' fatta di regola:
  • a)dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • b)dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;
  • c)dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze. La revisione delle analisi e' definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata".

Testo vigente dal 26 marzo 1958

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 149/1974

    Questione infondata
    29 maggio 1974

    Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 , che in tema di frodi alimentari, riservando a determinati istituti il procedimento della revisione delle analisi, non consentono l'applicabilità della garanzie previste degli artt. 315 bis, 317 e 321 del codice di procedura penale (concernenti la ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito e possibilità della sua sostituzione) non sono in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione in quanto l'attribuzione del compito di revisione delle analisi a determinati istituti indicati dalla legge rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del giudice voluta dal legislatore affinché, per una migliore tutela dell'imputato, l'accertamento, in materia così delicata e per molta parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se garanzia per la serietà dell'indagine e dell'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 140/1963

    Questione infondata
    12 novembre 1963

    Vedi: ORD. N. 24/56 D

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari · Art. 2 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 63/1963

    Questione infondata
    10 maggio 1963

    La limitazione nella scelta del perito per l'analisi di sostanze d'uso agrario, di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, è stata voluta dal legislatore affinché l'accertamento, in materia così delicata e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in sé garanzia per la serietà dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami. Detto accertamento, eseguito dagli istituti specializzati in sede di revisione, è definitivo perché non può essere più ripetuto e non perché ad esso l'autorità giudiziaria debba necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale. Il giudice, può discostarsi dai risultati di tale accertamento, dato che i suoi poteri di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate. Egli, prima di decidere, può servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato, la quale, a sua volta, si esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo penale: il che esclude che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa. Cfr.: Sent. 70/61 e 15/62.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari · Art. 2 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;190~art2 · fonte del testo