Alle spese di cui agli articoli 1, 2 ed a quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti. Le spese di cui agli articoli 4 e 5 non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 650.000 e lire 1 milione annue.

Testo vigente dal 11 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;600~art6 · fonte del testo