I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno dispari successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, raddoppiati, ad eccezione dei diritto o supplettivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che e' aumentato solo del 50 per cento.23
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1983, n. 730
2con decorrenza dal 1 gennaio 1985
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600."
L. 27 dicembre 1983, n. 730, come modificata dalla L. 6 giugno 1986, n. 257
3con decorrenza dal 1 gennaio 1985
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, come modificata dalla L. 6 giugno 1986, n. 257, ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono quadruplicati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600."
Testo vigente dal 29 giugno 1986
