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[1]Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale della statistica cessano di far parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti ad un istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica, del Regno d'Italia.
[2]L'Istituto centrale, che ha personalita' giuridica e gestione autonoma, e' istituto di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge: esso e' posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.
Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 7 ottobre 1989
