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[1]Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale della statistica cessano di far parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti ad un istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica, del Regno d'Italia. 2
[2]L'Istituto centrale, che ha personalita' giuridica e gestione autonoma, e' istituto di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge: esso e' posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322
2Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
Testo in vigore dal 7 ottobre 1989 al 22 dicembre 2008
