Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. 60 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.
tolto: Coloro che per se' o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate, o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a L. 1000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art10 · fonte del testo