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[1]E' fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.
[2]Coloro che per se' o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate, o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a L. 1000.
Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
