Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.

[2]Coloro che per se' o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate, o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a L. 1000.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art10 · fonte del testo