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[1]Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al piu' scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'autorita' giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti gia' avviati innanzi ad essa.

[2]Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale; le comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 1500, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art11 · fonte del testo