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[1]I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente legge alla Direzione generale della statistica sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica e faranno parte di due ruoli transitori, uno amministrativo ed uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.
[2]I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale; nessuna nuova assunzione e' ammessa.
[3]Entro un mese dalla, pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale; in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianita' acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze. Agli effetti della precedente disposizione, i funzionari del ruolo tecnico della statistica saranno collocati nello stesso grado del ruolo amministrativo.
[4]Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 14 e 15 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
