Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I funzionari dei ruoli transitori hanno facolta' di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno, per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennita' che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni; pero' il pagamento della pensione o della indennita' sara' effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art15 · fonte del testo