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[1]I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati dello Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto centrale, il quale curera' il versamento all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sara' provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza, di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

[2]L'Istituto versera' altresi' all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui all'art. 12.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art14 · fonte del testo