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I funzionari dei ruoli transitori hanno facolta' di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno, per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennita' che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni; pero' il pagamento della pensione o della indennita' sara' effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.
Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
