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[1]L'Istituto centrale di statistica e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

[2]Esso puo' valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali e' rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art16 · fonte del testo