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[1]All'Istituto centrale sovraintende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso e' composto di un presidente e di undici membri nominati con Regio decreto su dei Capo del Governo, Primo Ministro, e del direttore generale dell'Istituto centrale, che ne fa parte di diritto. Gli undici membri di cui sopra sono scelti:

  • a)cinque fra professori di universita' o di istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o in genere fra studiosi di discipline statistiche ed economiche;
  • b)tre fra i funzionari delle Amministrazioni statali;
  • c)tre fra i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

[2]Il Consiglio dura in carica un triennio; le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art3 · fonte del testo