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[1]Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le autorita' governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali, ed altri Enti ed organi pubblici, e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

[2]Agli Enti ed organi predetti l'Istituto centrale potra' affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

[3]Ferme rimanendo le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

[4]Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di prefettura potra' venir corrisposto dall'Istituto centrale mi contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art9 · fonte del testo