L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo puo' essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnets de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei di ritti dovuti nell'eventualiti di mancata riesportazione e' prestata dall'Aero Club d'Italia.

Testo vigente dal 28 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art3 · fonte del testo