[1]Articolo IV

[2]1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili delle stesse imprese impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale, sotto osservanza delle formalita' doganali prescritte nei rispettivi Stati. 2. Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraversa il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali. 3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli areomobili delle imprese designate di una Parte Contraente, autorizzato ad esarcire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte Contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio. 4. I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godano di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'Autorita' doganale dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Testo vigente dal 25 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474~artiv · fonte su Normattiva