Art. 2 — Ordinamento dell'Amministrazione centrale
L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e' ordinata come segue: Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi; Direzione generale dell'istruzione elementare; Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado; Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; Direzione generale dell'istruzione tecnica; Direzione generale dell'istruzione professionale; Direzione generale dell'istruzione universitaria; Direzione generale delle antichita' e belle arti; Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura; Direzione generale dell'educazione popolare; Direzione generale per gli scambi culturali; Direzione generale per l'istruzione media non statale; Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola: Ispettorato per l'istruzione artistica; Ispettorato per l'assistenza scolastica; 9 Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva; Ispettorato per le pensioni; Servizio per la scuola materna.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617
9Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che e' soppresso "l'ispettorato per l'assistenza scolastica previsto dall'art. 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264."
Testo vigente dal 13 settembre 1977
