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Spetta al Consiglio di amministrazione:
- a)eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;
- b)nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera e);
- c)predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dall'assemblea nazionale, nonche' deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendano necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;
- d)predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
- e)approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo:
- f)deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;
- g)approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;
- h)stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonche' mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da Ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidita' del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza e, per quanto riguarda beni immobili e mutui, non possono superare la quinta parte dei beni disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- i)provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;
- l)esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti. I provvedimenti di cui alle lettere b), e) ed h) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale per quelli previsti dalle lettere c) ed h) vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 11 novembre 1967
