Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Art. 5 — Competenze del consiglio di amministrazione
Spetta al consiglio di amministrazione:
- a)proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;
- b)nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;
- c)nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;
- d)proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;
- e)deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;
- f)deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione;
- g)deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;
- h)deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;
- i)deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'articolo 1;
- l)deliberare sulla dotazione organica;
- m)deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilita' anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
