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L'E.N.P.A.V. svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 136)) Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali. I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.

Testo in vigore dal 27 aprile 1991 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art2 · fonte su Normattiva