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L'E.N.P.A.V. svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. L'iscrizione all'E.N.P.A.V. e' obbligatoria per tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali. Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali. I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art2 · fonte su Normattiva