Spetta al Comitato esecutivo:

  • 1)curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo:
  • 2)predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;
  • 3)predisporre gli elementi per lo formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;
  • 4)deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
  • 5)deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo:
  • 6)decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;
  • 7)adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente. Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato puo' ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art15 · fonte su Normattiva