Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre, componenti oltre il presidente. Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Testo vigente dal 5 ottobre 1962
