Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra lo Ente e in particolare:

  • 1)delibera i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
  • 2)delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;
  • 3)delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
  • 4)decide sui ricorsi delle Iscritte verso le decisioni del Comitato esecutivo nonche' avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi, nella prima riunione che si tiene dopo trenta giorni dalla data della presentazioni del ricorso;
  • 5)delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilita' patrimoniali e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;
  • 6)delibera l'organico e il trattamento economico e giuridico del personale dell'Ente;
  • 7)adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dello Ente.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art12 · fonte del testo