Spetta al Comitato esecutivo:

  • a)eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando altresi' le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente
  • b)predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
  • c)deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;
  • d)predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione dello stato giuridico e il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente;
  • e)deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;
  • f)deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art12 · fonte su Normattiva