Le indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3 non competono:

  • a)dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;
  • b)durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;
  • c)durante le licenze straordinarie di qualunque durata;
  • d)durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;
  • e)durante le assenze ingiustificate;
  • f)durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;
  • g)in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;710~art4 · fonte su Normattiva