Le indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3 non competono:
- a)dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;
- b)durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;
- c)durante le licenze straordinarie di qualunque durata;
- d)durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;
- e)durante le assenze ingiustificate;
- f)durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;
- g)in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
