Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppresse le indennita' e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;710~art5 · fonte del testo